Art. 2.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «alle Regioni» , ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».